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Bonus elettrico

INFORMATIVA BONUS ELETTRICO

Gentile Cliente, Orakom Energia ti informa che è attivo il cosiddetto bonus sociale elettrico ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”.

Tale compensazione è riconosciuta sotto forma di sconto applicato in bolletta per la fornitura di energia elettrica ed è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

 

BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO

Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici; inoltre deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • classe A nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;
  • classe B nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE maggiore di 9.530 euro e non superiore a 20.000 euro;
  • classe C nucleo familiare percettori di reddito/pensione di cittadinanza (con meno di 4 figli a carico e ISEE > 9.530 euro);
  • classe D nucleo familiare con meno di 4 figli a carico e con ISEE > 9.530 e ≤ 15.000.

In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invia i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato SII (Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas).

Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, ad un solo bonus per disagio economico per ogni tipologia di fornitura (luce, gas).

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

Il bonus per disagio economico è riconosciuto per 12 mesi. L’erogazione del bonus 2023 dipende dalla data di presentazione della DSU: se è presentata nel primo trimestre del 2023, il bonus per disagio economico decorre dal 1° gennaio 2023 (12 quote mensili, con termine di erogazione 31/12/2023), mentre se viene inoltrata successivamente al primo trimestre, il bonus decorre nei tempi standard previsti dalla regolazione (del.63/21). Per i clienti con bonus 2022 in corso di erogazione, l’agevolazione per il 2023 decorrerà in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2022.

 

COME RICHIEDERE IL BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.) Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE

Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l’Autorità stà definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SII, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda):

  1. il bonus elettrico per disagio economico
  2. il bonus gas
  3. il bonus idrico

Cosa avverrà dei bonus per disagio economico in corso al 31 dicembre 2020
I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.

 

BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO

Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:

  • un certificato ASL che attesti:
  • la situazione di grave condizione di salute;
  • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • il modulo B

È’ inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice pod (identificativo del punto di consegna dell’energia elettrica). È un codice alfanumerico composto da 14 caratteri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si passa ad un altro fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

 

VALORE DEL BONUS

Per ogni disagiato appartenente al nucleo familiare, si prevede un valore del “bonus” distinto in base al consumo annuo dell’apparecchiatura elettromedicale utilizzata e alla potenza contrattualmente impegnata della fornitura del cliente domestico. Il diritto alla compensazione non dipende dal servizio o dal venditore che si è scelto ma spetta di diritto a tutti i clienti domestici, in possesso dei giusti requisiti. In caso del cambio di fornitore la compensazione continuerà ad essere erogata senza interruzione fino al termine della validità del diritto (per disagio economico) o fino a quando è necessario l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto. Validità Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato ogni 12 mesi ed è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. Per ulteriori dettagli informativi consulta direttamente la sezione del sito dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) dedicata al bonus elettrico per disagio fisico.

 

COME RICHIEDERE IL BONUS PER DISAGIO FISICO

La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

 

COME VERIFICARE LO STATO DELLA RICHIESTA

Quando il bonus viene concesso, riceverai in bolletta un’apposita comunicazione. L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento. Quando il bonus è in corso di erogazione, la bolletta evidenzia, nella sezione “Totale servizi di rete – quota fissa”, il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus. Se hai già fatto richiesta ma il bonus non ti è ancora stato concesso: rivolgiti al Comune, CAF o altro ente dove hai presentato la domanda; chiama il numero verde 800 166 654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta; collegati al sito www.bonusenergia.anci.it e, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica”, inserisci il codice fiscale e le credenziali di accesso (rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus).

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