Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?
Gentile Cliente, Orakom Energia ti informa che è attivo il cosiddetto bonus sociale elettrico ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”.
Tale compensazione è riconosciuta sotto forma di sconto applicato in bolletta per la fornitura di energia elettrica ed è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici; inoltre deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invia i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato SII (Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas).
Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, ad un solo bonus per disagio economico per ogni tipologia di fornitura (luce, gas).
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
Il bonus per disagio economico è riconosciuto per 12 mesi. L’erogazione del bonus 2023 dipende dalla data di presentazione della DSU: se è presentata nel primo trimestre del 2023, il bonus per disagio economico decorre dal 1° gennaio 2023 (12 quote mensili, con termine di erogazione 31/12/2023), mentre se viene inoltrata successivamente al primo trimestre, il bonus decorre nei tempi standard previsti dalla regolazione (del.63/21). Per i clienti con bonus 2022 in corso di erogazione, l’agevolazione per il 2023 decorrerà in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2022.
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.) Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l’Autorità stà definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SII, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda):
Cosa avverrà dei bonus per disagio economico in corso al 31 dicembre 2020
I bonus 2020 in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di:
È’ inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
Per ogni disagiato appartenente al nucleo familiare, si prevede un valore del “bonus” distinto in base al consumo annuo dell’apparecchiatura elettromedicale utilizzata e alla potenza contrattualmente impegnata della fornitura del cliente domestico. Il diritto alla compensazione non dipende dal servizio o dal venditore che si è scelto ma spetta di diritto a tutti i clienti domestici, in possesso dei giusti requisiti. In caso del cambio di fornitore la compensazione continuerà ad essere erogata senza interruzione fino al termine della validità del diritto (per disagio economico) o fino a quando è necessario l’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto. Validità Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato ogni 12 mesi ed è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. Per ulteriori dettagli informativi consulta direttamente la sezione del sito dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) dedicata al bonus elettrico per disagio fisico.
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).
Quando il bonus viene concesso, riceverai in bolletta un’apposita comunicazione. L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento. Quando il bonus è in corso di erogazione, la bolletta evidenzia, nella sezione “Totale servizi di rete – quota fissa”, il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus. Se hai già fatto richiesta ma il bonus non ti è ancora stato concesso: rivolgiti al Comune, CAF o altro ente dove hai presentato la domanda; chiama il numero verde 800 166 654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta; collegati al sito www.bonusenergia.anci.it e, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica”, inserisci il codice fiscale e le credenziali di accesso (rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus).