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Canone Rai

La legge di Stabilità 2016 ha previsto che a partire dal mese di luglio 2016, il canone Rai sia addebitato nella bolletta di energia elettrica.

Pertanto, se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica e possiedi una tv, o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà rateizzato direttamente nella bolletta della luce.

Orakom Energia Srl non è in alcun modo responsabile dell’addebito di tale voce in bolletta.

L’importo del canone annuo ordinario è stato ridotto a 100€ e suddiviso in 10 rate mensili da gennaio fino a ottobre 2016. Per il 2017 è stata prevista un’ulteriore riduzione da €100 a € 90.

Le modalità di riscossione del Canone Rai 2017 sono le stesse dell’anno scorso poiché l’importo sarà riscosso attraverso la bolletta elettrica. A differenza del 2016, però, il canone sarà spalmato sulle prime 10 mensilità sulla luce (dieci rate da 9 euro al mese).

Di seguito abbiamo raccolto le risposte alle domande più frequenti.

PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PUOI CONSULTARE I SITI DEDICATI DI RAI E AGENZIA DELLE ENTRATE O CONTATTARE IL NUMERO VERDE RAI 800.93.83.62 (DAL LUNEDÌ AL SABATO, DALLE 9 ALLE 21).

Per ulteriori informazioni puoi trovare di seguito le risposte alle domande più frequenti:

QUAL È L’IMPORTO DEL CANONE RAI?

Per il 2017 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 90 euro.

 

CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI?

Dovranno pagare il canone tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria residenza, un apparecchio atto o adattabile alle ricezione delle trasmissioni televisive.
Per saperne di più sulla tipologia di apparecchi soggetta al pagamento del canone vai al sito della Rai. Se non hai un apparecchio, è necessario redigere una dichiarazione (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), che ha validità annuale, da inviare solamente all’Agenzia delle Entrate.
Personal Computer, tablet e smartphone, se non dotati di ricevitore del segnale televisivo digitale (specifica antenna tipicamente esterna), NON sono da considerare apparecchi TV, pertanto sono esenti dal canone e per tali apparecchiature non andrà effettuata alcuna dichiarazione sostitutiva.
Attenzione: l’inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, perché detiene un apparecchio tv nell’appartamento ed è ivi residente. Dovrà effettuare il pagamento con le modalità previste.
Invece, non deve pagare l’imposta se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori).
Gli interessati possono consegnare il modulo dopo averlo compilato, anche presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Anche per il 2017 sono esonerati dal pagamento del Canone Rai alcuni soggetti.

Nel dettaglio, l’importo non deve essere versato dagli anziani Over 75 che presentano questi requisiti:

  • compimento dei 75 anni entro il termine di pagamento del canone;
  • non convivere con altri soggetti titolari di un proprio reddito;
  • reddito che, unito a quello del coniuge convivente, non deve superare i 516,46€ per tredici mensilità.

Anche gli invalidi civili sono esonerati dal pagamento del Canone Rai 2017 ma solo se degenti in un casa di riposo. Infine, l’esonero del canone è previsto per:

  • Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Inoltre se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone;
  • Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
  • Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;
  • Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Inoltre, vi ricordiamo che non pagano il Canone Rai anche coloro che inviano la dichiarazione di non possesso della TV entro fine gennaio, e quei contribuenti che hanno presentato lo scorso anno una dichiarazione di pagamento dell’abbonamento su un’altra utenza elettrica.

 

LE COPPIE DI FATTO DEVONO PAGARE UNO O DUE CANONI?

Un solo canone, perché le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione rientrano nel concetto di “famiglia anagrafica”. Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare).

 

DEVO PAGARE IL CANONE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVA UTENZA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (NUOVO ALLACCIO SUBENTRO O VOLTURA) PRESSO UN'ABITAZIONE CON LA TV?

Se il titolare della nuova fornitura non è già titolare di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione (con residenza presso di essa), il canone gli verrà addebitato a partire dalla competenza del mese di allaccio, subentro o voltura della fornitura.

 

UNA PERSONA CHE VIVE STABILMENTE ALL’ESTERO CON UN’ABITAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO, UN’UTENZA ELETTRICA DI TIPO DOMESTICO RESIDENTE E UNA TELEVISIONE NELLA CASA, È TENUTA AL PAGAMENTO DEL CANONE?

Si, la dimora abituale in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone.

 

UNA BADANTE CHE HA PRESENZA COSTANTE PRESSO UN’ABITAZIONE, DEVE PAGARE IL CANONE RAI?

No, la badante, anche se dimora stabilmente presso l’abitazione dell’assistito, se non è titolare della fornitura elettrica non dovrà versare alcun canone.

 

IN CASO DI POSSESSO DI PIÙ TELEVISORI PRESSO LA STESSA ABITAZIONE QUANTE VOLTE SI PAGA IL CANONE?

Ogni utente è tenuto a pagare un solo canone Rai, indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi presenti presso l’abitazione del nucleo familiare.

 

IL CANONE SARÀ ADDEBITATO ANCHE NELLE BOLLETTE DELLA LUCE DEL CONDOMINIO?

No, il canone si paga esclusivamente nella bolletta della casa in cui si ha la residenza anagrafica. Qualora, però, il condominio dovesse possedere un apparecchio tv (come la stanza del portiere), il canone dovrà comunque essere pagato con il tradizionale bollettino postale.

 

COME SI PAGA IL CANONE RAI?

Il canone si paga nella bolletta elettrica. L’importo di 90 euro lo paghi in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre da pagare.

 

QUANDO NON SI È TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI?

  • Non si ha la televisione: I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone Rai in bolletta, devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando un’apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
  • Per le seconde case: Il titolare di un contratto di fornitura per una seconda casa, che è esente dal pagamento, oppure paga (lui direttamente o un componente della sua famiglia anagrafica) il canone presso l’abitazione principale, non è tenuto a pagare il canone e non gli verrà addebitato sulle utenze di tali abitazioni.

 

DEVO PAGARE IL CANONE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVA UTENZA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (NUOVO ALLACCIO SUBENTRO O VOLTURA) PRESSO UN'ABITAZIONE SENZA LA TV?

Se il titolare della nuova fornitura non è già titolare di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

 

L’INQUILINO DI UN APPARTAMENTO PRESO IN AFFITTO CON UTENZA ELETTRICA INTESTATA AL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE E UN TELEVISORE IN CASA, DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?

No, in quanto non è intestatario dell’utenza elettrica.

 

COSA DEVE FARE UNA PERSONA RICOVERATA IN UNA CASA DI RIPOSO O UN LUNGODEGENTE PRESSO UNA STRUTTURA OSPEDALIERA / CASA DI CURA?

Se ha la televisione nella propria abitazione e risulta ivi residente è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato.

 

IN QUALE CASO I CITTADINI ULTRA 75ENNI SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL CANONE?

Solo se il loro reddito annuo non è superiore a 6.713 euro /anno.

 

IN CASO DI POSSESSO DI PIÙ IMMOBILI CON TELEVISIONE?

Anche in questo caso, per seconde case dove, né Il cliente né nessun componente della famiglia anagrafica (moglie / figli) ha la residenza, si è tenuti a pagare un solo canone che verrà applicato nella bolletta di energia relativa all’abitazione principale, dove il soggetto ha appunto la residenza.

 

NEL MIO BAR È PRESENTE UN APPARECCHIO TELEVISIVO. IL CANONE MI SARÀ ADDEBITATO IN BOLLETTA?

No, gli esercizi commerciali, come bar e ristoranti, continueranno a pagare il canone secondo le modalità utilizzate finora.

 

A chi mi rivolgo in caso di guasti al contatore o agli impianti?

Al distributore locale. L’impresa di distribuzione è il soggetto che gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è anche proprietaria. Interventi come riparazioni dei guasti, ripristino dell’alimentazione, ecc. sono di sua competenza. Il numero di telefono del servizio guasti, inoltre, resta invariato, poiché è sempre quello del distributore locale ed è sempre riportato sulla bolletta/fattura* Orakom Energia.

 

Cambiando fornitore da chi ricevo la bolletta/fattura?

Si riceve la bolletta/fattura soltanto dal nuovo fornitore. La fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas naturale da parte del nuovo fornitore è effettuata facendo riferimento al dato di chiusura del precedente fornitore. Diventando Cliente di Orakom Energia la bolletta/fattura avrà frequenza mensile per tutti i Clienti domestici sia per la fornitura di energia elettrica che di gas naturale. Nel caso di fornitura di gas naturale la fatturazione è mensile per Clienti che hanno un consumo annuo pari o superiore a 10.000 Smc/anno.

 

Cambiare fornitore comporta rischi di interruzione della fornitura?

Cambiare il fornitore non comporta modifiche per quanto riguarda il servizio di distribuzione. La continuità della fornitura sarà garantita dal distributore locale, quindi non ci sarà alcun rischio di interruzione.

 

Chi si occupa dei nuovi allacciamenti nel mercato liberalizzato?

Nel mercato liberalizzato, sarà sempre l’impresa di distribuzione locale a realizzare gli allacciamenti, posare i contatori ed attivare la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

 

Con la liberalizzazione la qualità del servizio offerto rimane invariata?

Si, gli operatori come Orakom Energia e i distributori locali devono garantire gli standard di qualità previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) al fine di tutelare i propri Clienti.

 

Cosa cambia nel prezzo di fornitura delle'energia elettrica e del gas naturale?

I prezzi di fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale prima della liberalizzazione erano imposti dall’A.E.E.G. con una tariffa che andava a
remunerare le diverse fasi della filiera del mercato. Con la liberalizzazione, i prezzi non saranno più imposti dall’A.E.E.G., ma saranno liberi e negoziati con il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.

Il proprio fornitore potrà offrire condizioni vantaggiose:

  • per la fornitura di energia elettrica ai Clienti non domestici sulla componente energia (componente P.E.) e ai Clienti domestici sulla componente energia e dispacciamento (componente P.E.D.);
  • per la fornitura di gas naturale a tutti i Clienti sulla componente di commercializzazione all’ingrosso (componente C.C.I.).

Le altre componenti, ossia quelle che remunerano le infrastrutture e gli oneri di sistema, sono pagate indipendentemente dal fornitore di energia elettrica e/o gas.

 

Perchè è separata la gestione degli aspetti tecnici della fornitura da quella degli aspetti commerciali?

Tale separazione è stata attuata in rispetto a due Decreti previsti dall’A.E.E.G. sia per il mercato elettrico che per il mercato gas, che impongono l’obbligo di separazione funzionale e societaria tra attività di distribuzione e attività di vendita per i distributori locali con più di 100.000 clienti finali (“unbundling”). In tal modo, è possibile tutelare maggiormente il Cliente ed incentivare la libera concorrenza sul mercato onde evitare eventuali abusi di posizioni dominante da parte di alcuni operatori di energia elettrica e/o gas naturale.

 

Se cambio fornitore e passo a Orakom Energia a chi mi rivolgo per avere informazioni commerciali?

Ad Orakom Energia che sarà responsabile di tutti gli aspetti commerciali del servizio offerto (consumi, bollette/fatture, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, reclami…). Il servizio Clienti di Orakom Energia è attivo da Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00-­13:00 e 14:30 – 19:00 Sab 9:00-­13:00. Inoltre, Orakom Energia si interfaccerà col distributore locale per tutti gli aspetti inerenti la fornitura. In tal modo il Cliente avrà il vantaggio di avere un unico interlocutore.

 

Se cambio fornitore e passo a Orakom Energia chi legge il mio contatore?

La lettura dei consumi continuerà ad essere eseguita dal Distributore Locale con la solita periodicità. Sarà invece Orakom Energia a calcolare l’importo dovuto dal Cliente e ad emettere la relativa bolletta/fattura.

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