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Obblighi di comunicazione in tema di messa in mora

Si riportano di seguito alcune informazioni utili relative a:

  • tempistiche e modalità per la costituzione in mora in caso di mancato pagamento della fattura;
  • indennizzi automatici previsti a favore del Cliente in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità per la costituzione in mora.

La costituzione in mora avverrà, ai sensi del TIMOE e TIMG, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata o pec e sarà riferita a tutte le fatture non pagate. Tale comunicazione indicherà le modalità di pagamento e di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore, i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità, le spese sostenute dal Fornitore per i solleciti di pagamento nonchè il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture; il termine non è non inferiore a:

  • nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora; tale richiesta comporterà inizialmente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; qualora lo stato di morosità perduri per ulteriori 15 giorni verrà effettuata la sospensione della fornitura;
  • nel caso di clienti finali connessi in media o alta tensione, la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Nel caso in cui l’utenza sia non disalimentabile, come da normativa vigente, si procederà direttamente alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione.

Successivamente si procederà al recupero del credito e saranno, inoltre, addebitati al cliente i costi di riduzione ed eventuale riattivazione, le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori e le spese sostenute per la diffida e i solleciti di pagamento inviati. Relativamente al servizio di gas naturale, la richiesta di sospensione della fornitura per morosità non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, il cliente, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:

  1. euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  2. euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
    • il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    • il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio;
  3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. La controparte commerciale corrisponde al cliente finale l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.

Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

  1. come causale della detrazione “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”;
  2. che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.
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