0,0625€
/kwh in F3
Potrai usufruire dell’offerta più conveniente per i tuoi consumi effettivi.
Pensi di pagare una bolletta luce troppo alta? Sei ancora in tempo per tagliare i tuoi costi.
24,90€
/mese
Internet Ultraveloce fino a 1000Mega
e Telefono incluso con l'opzione Voce
24,90€
/mese
Internet Ovunque fino a 30Mega
In assenza di copertura in fibra ottica
Ai sensi dell’articolo 17 dell’Allegato A della Delibera 258/2015/R/com (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica) e dell’art. 20 dell’Allegato A alla deliberazione n. 99/11 (TIMG – Testo integrato morosità gas), riportiamo di seguito alcune informazioni utili relative a:
La costituzione in mora avverrà mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata o pec e sarà riferita a tutte le fatture non pagate.
Tale comunicazione indicherà le modalità di pagamento e di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità nonchè il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture; il termine non è non inferiore a:
Decorsi tali termini, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra ad inviare al Distributore la richiesta di sospensione della Fornitura di energia elettrica.
Nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore proceda con una nuova costituzione di messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini non potranno essere inferiori a:
In questo caso, il termine per l’invio della richiesta di sospensione al Fornitore non potrà invece essere inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora.
Per i Clienti finali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15 % del livello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalita’ per la costituzione in mora
Il Fornitore è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. La controparte commerciale corrisponde al cliente finale l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato: